Le clausole vessatorie nei contratti B2C: la tutela del consumatore nel diritto italiano

Clausole vessatorie diritto italiano

Il secondo di due articoli sulle clausole vessatorie secondo il diritto italiano. È possibile leggere il primo cliccando qui.


Introduzione

Nel primo articolo abbiamo esaminato il regime generale delle clausole vessatorie previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., fondato sul meccanismo formale della doppia sottoscrizione e applicabile a qualsiasi rapporto contrattuale in cui una parte aderisca alle condizioni generali, o a contratti standard, predisposte/i dall’altra, senza alcuna negoziazione.

Accanto a tale regime generale, il D. Lgs. 206/2005 noto come il “Codice del Consumo”, che recepisce la Direttiva 93/13/CEE, disciplina un regime specifico per i rapporti B2C. Questa disciplina si applica esclusivamente ai contratti tra “professionisti” e “consumatori”, non ai rapporti B2B.

La distinzione è fondamentale: nei rapporti B2C la doppia firma (prevista nel regime generale) non basta, poiché il legislatore impone un controllo sostanziale sul contenuto delle clausole.

 

Chi è il “consumatore” e chi è il “professionista”

L’art. 3 del Codice del Consumo definisce i due soggetti rilevanti.

Il “consumatore” è qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Il “professionista” è qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale.

Quando un contratto è concluso tra un professionista e una persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale, il rapporto rientra nel Codice del Consumo.

 

La nozione di clausola vessatoria

L‘art. 33, 1° comma del Codice del Consumo definisce vessatoria la clausola “che non è stata oggetto di negoziato individuale” e che “malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

A differenza del controllo formale (doppia firma) degli artt. 1341-1342 c.c., il Codice del Consumo introduce un controllo sostanziale sul contenuto della clausola.

La “lista grigia”: le clausole presuntivamente vessatorie

L’art. 33, 2° comma del Codice del Consumo contiene la cosiddetta “lista grigia“, un elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.

Tra le voci più rilevanti in un contesto commerciale figurano le clausole che:

  • escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte per suo inadempimento totale o parziale, o adempimento inesatto;
  • escludono o limitano la compensazione, da parte del consumatore, di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei suoi confronti;
  • consentono al professionista di recedere dal contratto a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  • consentono al professionista, in caso di recesso o mancata conclusione del contratto da parte del consumatore, di trattenere importi versati dal consumatore, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio di quanto versato;
  • vincolano definitivamente il consumatore mentre l’esecuzione della prestazione resta condizionata alla sola volontà del professionista;
  • limitano o escludono l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
  • impongono al consumatore penali manifestamente eccessive;
  • riservano il recesso al solo professionista;
  • permettono al professionista modifiche unilaterali del contratto senza giustificato motivo,
  • sanciscono deroghe al foro competente a carico del consumatore, individuando un foro diverso da quello di residenza del consumatore.

La differenza tecnica tra “lista grigia” e “lista nera” (si veda qui sotto) non è di poco conto.

Nel caso della “lista grigia”, il professionista può superare la presunzione di vessatorietà dimostrando che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale, ossia che il consumatore ha potuto incidere effettivamente sul suo contenuto.

 

La “lista nera”: le clausole sempre nulle

L’art. 36, 2° comma del Codice del Consumo individua la “lista nera”: tre ipotesi di clausole sempre nulle, anche se negoziate individualmente, ossia clausole che:

  • escludono o limitano la responsabilità del professionista per morte o lesioni personali del consumatore,
  • escludono o limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto,
  • estendono l’adesione a clausole che il consumatore non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto.

Per queste clausole la nullità opera, comunque, senza eccezioni: neppure la prova di una trattativa individuale consente di salvarne la validità.

La nullità di protezione e i rimedi

Il Codice del Consumo prevede la “nullità di protezione”: la nullità colpisce la singola clausola vessatoria, ma non l’intero contratto, che resta valido nella parte residua.

La nullità è inoltre relativa: può essere fatta valere solo dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice nel suo interesse, mai invocata dal professionista che ha predisposto la clausola.

Accanto alla tutela individuale, l’art. 37 del Codice del Consumo prevede un’azione inibitoria collettiva che legittima le associazioni dei consumatori ad agire in giudizio per ottenere la cessazione dell’uso di clausole vessatorie da parte dei professionisti, rafforzando così la portata preventiva della disciplina.

Considerazioni pratiche per le imprese

Per le imprese che predispongono condizioni generali di contratto destinate a un pubblico di consumatori, la conformità alla disciplina sulle clausole vessatorie richiede un approccio metodico e consapevole.

In primo luogo, è essenziale verificare che le condizioni generali non contengano clausole riconducibili alla citata “lista nera”, per l’ovvia ragione che tali clausole sono sempre nulle.

In secondo luogo, occorre identificare le clausole che rientrano nella “lista grigia” e garantire che siano oggetto di una trattativa individuale effettiva, documentandola accuratamente.

È fondamentale ricordare che la mera specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., ossia la doppia firma (propria del regime generale), non è sufficiente a superare la presunzione di vessatorietà nel regime consumeristico. La tutela offerta dagli artt. 1341 e 1342 c.c. si fonda su un requisito di forma, mentre il Codice del Consumo richiede la prova della trattativa individuale, vale a dire la dimostrazione che il consumatore ha avuto un’effettiva possibilità di negoziare il contenuto della clausola presuntivamente vessatoria.

La conformità alla disciplina sulle clausole vessatorie, in definitiva, non rappresenta soltanto un obbligo normativo ma anche uno strumento di tutela per l’impresa stessa.

Un contratto le cui clausole siano redatte nel rispetto del Codice del Consumo protegge il professionista dal rischio concreto di veder dichiarate nulle le proprie previsioni contrattuali, con conseguenze potenzialmente significative sull’equilibrio economico dell’intera operazione.