Le clausole vessatorie e la particolarità tutta italiana della doppia sottoscrizione

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Il primo di due articoli sulle clausole vessatorie nel diritto italiano, nel mondo B2B e in quello B2C.

Premessa

Molti contratti commerciali nascono dalla predisposizione unilaterale di condizioni generali, applicate a un numero indeterminato di clienti senza margine di negoziazione.

Tra i soggetti che predispongono queste condizioni rientrano banche, assicurazioni, operatori telecom, fornitori di servizi digitali, case automobilistiche e farmaceutiche. Lo stesso meccanismo governa oggi anche i contratti conclusi online, sia nell’e-commerce B2C sia negli accordi B2B su piattaforme digitali.

Sempre più spesso, anche clienti fuori dai citati settori predispongono contratti standard che, quindi, non vengono negoziati, delegando ad allegati variabili la sola regolamentazione di specifici aspetti.

Il diritto italiano, con gli artt. 1341 e 1342 c.c., tutela la parte più debole di tali condizioni generali e/o contratti standard, imponendo un requisito di forma applicabile anche tra imprese: la doppia firma delle clausole vessatorie.

Comprendere questa disciplina è essenziale per chi opera negli affari: una clausola apparentemente valida può rivelarsi inefficace in assenza delle formalità previste dalla legge.

 

La particolarità della doppia sottoscrizione nei contratti B2B

Qualche tempo fa lo studio è stato sottoposto a una società straniera cliente un contratto regolato dalla legge italiana con l’indicazione di apporre due sottoscrizioni, una delle quali ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. La cliente ci ha chiesto: “Due sottoscrizioni? Perché?”. Abbiamo così dovuto spiegare questa particolarità italiana.

L’art. 1341 c.c. stabilisce che le clausole predisposte da una parte siano efficaci nei confronti dell’altra solo se questa le ha conosciute, o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza, al momento della conclusione del contratto.

Tuttavia, per alcune clausole particolarmente onerose la mera conoscibilità non basta: è richiesta un’approvazione separata ed espressa, tramite una seconda sottoscrizione autonoma. L’art. 1342 c.c. estende lo stesso principio ai contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per regolare in serie un determinato rapporto.

Questo meccanismo si applica a prescindere dalla natura del contraente, dunque anche tra imprese.

Le clausole che richiedono specifica approvazione (art. 1341, 2° comma c.c.) sono quelle che stabiliscono, a favore del predisponente: limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso o sospensione, decadenze a carico dell’aderente, limitazioni a opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale con terzi, tacita proroga o rinnovazione, clausole compromissorie e deroghe alla competenza giudiziaria.

La specificità italiana sta nell’aver tradotto la tutela del contraente debole in un requisito di forma tipizzato e verificabile documentalmente – la firma specifica, per richiamare l’attenzione del contraente proprio su di essa – anziché in un controllo sostanziale rimesso al giudice ex post.

Affinché le clausole siano valide ed efficaci, occorrono due sottoscrizioni: una per la formazione del vincolo contrattuale, una seconda per approvare le clausole vessatorie.

Le conseguenze della mancata doppia sottoscrizione

La clausola vessatoria priva di specifica approvazione per iscritto è inefficace.

L’inefficacia opera di diritto e può emergere in qualsiasi momento, anche quando non è più possibile porvi rimedio.

Si tratta, dunque, di un controllo da effettuare sistematicamente in fase di due diligence, ancor prima che in sede di contenzioso.

Un’impresa che voglia far valere una limitazione di responsabilità o una deroga al foro potrebbe scoprire, solo in giudizio, che la clausola è inefficace per mancanza della seconda sottoscrizione.

La verifica preventiva della doppia firma su tutte le clausole riconducibili all’art. 1341, 2° comma c.c. è dunque essenziale nella gestione del rischio contrattuale.

 

Il caso pratico: la Cassazione e i contratti digitali

Una recente ordinanza della Cassazione conferma che tale peculiarità si estende, senza attenuazioni, all’ambiente digitale.

Con l’2553-Cassazione-Civile-Sez.-III-20-giugno-2026-n.-20945, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un contratto di fornitura di energia elettrica tra due imprese, concluso online, la cui clausola di deroga al foro doveva essere accettata tramite doppio segno di spunta (flag) su una piattaforma web, quale equivalente digitale della doppia sottoscrizione.

Nel merito, i giudici hanno escluso che la mera spunta di una casella possa soddisfare il requisito della specifica approvazione scritta. I giudici hanno però precisato che non è necessaria una firma digitale in senso stretto: una firma elettronica può essere idonea a garantire un’approvazione consapevole e specifica, tipicamente tramite un codice OTP inviato via SMS o e-mail.

Nel caso di specie, la clausola è stata dichiarata inefficace non perché il meccanismo del doppio flag fosse di per sé inidoneo, bensì perché non era stata fornita alcuna prova della sua apposizione.

Dunque, la contrattazione telematica non esonera dall’obbligo della doppia sottoscrizione, ma ne impone un ripensamento in chiave tecnologica.

Per le imprese che operano con contratti digitali o con contratti internazionali regolati dalla legge italiana, la raccomandazione è chiara: verificare che i meccanismi di approvazione adottati sulle proprie piattaforme siano idonei a soddisfare il requisito della specifica approvazione scritta e, soprattutto, conservare la prova della loro corretta apposizione.


Nel prossimo articolo approfondiremo il regime delle clausole vessatorie nei rapporti con i consumatori (B2C), in cui, accanto all’impianto degli artt. 1341 e 1342 c.c. opera la disciplina specifica del Codice del Consumo.