La firma digitale nei contratti internazionali: validità, rischi e buone pratiche di drafting
Premessa
Sempre più contratti internazionali vengono oggi sottoscritti senza che le parti si trovino nella stessa stanza – e spesso nemmeno nello stesso continente. Piattaforme come (solo per citarne alcune) DocuSign, Adobe Sign o YouSign hanno reso la firma elettronica lo strumento ordinario di conclusione degli accordi commerciali transfrontalieri.
Eppure, dietro la semplicità del gesto – un clic, un codice OTP, un tratto su tablet – si nasconde una complessità giuridica significativa. La domanda che ogni professionista dovrebbe porsi è: quella firma elettronica è valida in tutte le giurisdizioni coinvolte dal contratto?
La risposta, come vedremo, non è scontata. E una clausola di firma elettronica ben costruita può fare la differenza tra un accordo efficace e un contenzioso sulla forma.
Il quadro normativo: un mosaico di regole
Il primo ostacolo è la frammentazione delle discipline sovranazionali e nazionali. Vediamone le principali.
Regolamento eIDAS (UE n. 910/2014). Nell’Unione Europea, il Regolamento eIDAS – fonte normativa primaria e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri – distingue tre livelli di firma: la firma elettronica semplice – SES (il cui valore probatorio è liberamente valutabile dal giudice), la firma elettronica avanzata – FEA (garantisce l’identificazione univoca del firmatario e il collegamento ai dati firmati, ma di per sé non attribuisce data certa) e la firma elettronica qualificata – FEQ (basata su un certificato qualificato, creata tramite dispositivo sicuro). Solo quest’ultima gode, ai sensi dell’art. 25.2 eIDAS, dell’equivalenza legale automatica alla firma autografa in tutti gli Stati membri, con data opponibile ai terzi se associata a una cd. marca temporale qualificata.
Esistono registri pubblici dei Prestatori di Servizi Fiduciari Qualificati (QTSP): in Italia la trusted list è gestita da AgID, mentre l’elenco europeo è l’EUTL. L’iscrizione qualifica il prestatore e i relativi servizi.
Diritto italiano. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) riconosce, accanto alle categorie eIDAS, un’autonoma specie: la “firma digitale”, una firma elettronica qualificata con la peculiarità di essere basata su crittografia a chiave pubblica (PKI).
Diritto francese. L’art. 1367 del Code civil equipara la firma elettronica a quella autografa se il procedimento identifica il firmatario e garantisce l’integrità del documento; eIDAS rafforza il quadro per le firme qualificate.
Cenni ad altri ordinamenti extra UE. Ad Hong Kong l’Electronic Transactions Ordinance adotta un approccio funzionale: la firma elettronica è generalmente ammessa, ma con significative esclusioni per alcune categorie di atti (ad esempio, testamenti, procure, cessioni immobiliari), secondo un modello tipico delle giurisdizioni di common law. Negli Stati Uniti, l’ESIGN Act e lo UETA adottano un approccio technology-neutral; nel Regno Unito, la Law Commission ne riconosce la validità per la generalità dei contratti anche dopo la Brexit.
Il cuore della questione: i profili internazionalprivatistici
L’Italia presenta una particolarità rilevante.
Come illustrato in un nostro recente contributo sulle clausole vessatorie, gli artt. 1341 e 1342 c.c. impongono la specifica approvazione per iscritto di determinate clausole onerose, anche nei rapporti tra imprese. Con l’ordinanza n. 20945/2026, la Corte di Cassazione ha confermato che tale requisito si applica alla contrattazione digitale: la firma elettronica può bastare se consente un’approvazione consapevole e specifica, ad esempio tramite codice OTP, non mediante semplice “flag”, e se ne è conservata la prova. Diverso è il caso dei contratti di cui all’art. 1350 c.c., per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam e la scelta del livello di firma richiede particolare cautela.
È qui che la materia diventa davvero insidiosa. In un contratto multigiurisdizionale, quale legge governa la validità formale dell’accordo?
L’art. 11 del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008) stabilisce che un contratto tra parti situate in Paesi diversi è formalmente valido se soddisfa i requisiti della legge che ne regola la sostanza oppure della legge di uno dei Paesi in cui si trova una delle parti. Il criterio alternativo, ispirato al locus regit actum e al favor negotii, amplia le possibilità di validità formale.
Tuttavia, l’art. 9 del Regolamento Roma I disciplina autonomamente le norme di applicazione necessaria (lois de police), che possono prevalere sulla legge altrimenti applicabile. Se, ad esempio, un contratto è regolato dalla legge francese ma coinvolge clausole che, ai sensi del diritto italiano, richiedono la specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c., un giudice italiano potrebbe comunque applicare tale requisito come norma imperativa. La clausola vessatoria priva della doppia sottoscrizione potrebbe quindi essere dichiarata inefficace, indipendentemente dalla legge scelta dalle parti.
In questo scenario, una clausola contrattuale di firma elettronica ben redatta diventa uno strumento essenziale di risk mitigation. Consideriamo, ad esempio, una formulazione del tipo:
Ciascuna Parte riconosce e accetta che tale firma elettronica soddisfa ogni requisito di forma scritta applicabile al presente Accordo ai sensi della legge italiana (ivi inclusi gli artt. 1341 e 1342 del codice civile e il Regolamento eIDAS) e della legge francese.
Questa clausola opera su un doppio binario: da un lato, anticipa e indirizza la questione della validità formale sotto ciascuna legge potenzialmente applicabile; dall’altro, la rinuncia all’eccezione di invalidità formale (la cosiddetta waiver clause) mira a impedire che una parte sollevi contestazioni puramente strumentali sulla forma della firma. L’ammissibilità di tale rinuncia, tuttavia, incontra dei limiti: laddove la forma è richiesta ad substantiam o a tutela di interessi imperativi, la rinuncia potrebbe essere considerata inopponibile.
Consigli pratici per il drafting
Ecco le principali raccomandazioni per una clausola di firma elettronica efficace nei contratti internazionali:
- Individuare le giurisdizioni rilevanti e verificare i requisiti di forma di ciascuna, con particolare attenzione alle norme imperative.
- Specificare la piattaforma e il livello di firma utilizzato (semplice, avanzata, qualificata), preferendo sempre la firma qualificata.
- Includere un riconoscimento reciproco esplicito della validità della firma elettronica, con riferimento puntuale alle norme di ciascuna giurisdizione coinvolta.
- Prevedere una waiver clause, con la consapevolezza dei suoi limiti nei sistemi che tutelano la forma come requisito imperativo.
- Regolare le controparti elettroniche (counterparts), chiarendo che ciascuna copia firmata elettronicamente costituisce un originale.
- Conservare la prova: la contrattazione elettronica impone di documentare non solo la firma, ma l’intero processo di apposizione.
Conclusione
La firma elettronica nei contratti internazionali non è più una novità, ma resta un terreno su cui la prudenza del giurista è essenziale. Il mosaico normativo multigiurisdizionale, le insidie delle norme di applicazione necessaria e le peculiarità di ordinamenti come quello italiano – si pensi alla doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie – impongono un approccio consapevole al drafting.
Una clausola di firma elettronica ben costruita non è un mero formalismo: è una polizza assicurativa contro l’incertezza giuridica.
*In un prossimo articolo approfondiremo l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla gestione dei contratti internazionali e le nuove sfide poste dall’AI Act europeo.