Polizze catastrofali: quando la natura presenta il conto, lo Stato riscrive le regole

polizze catastrofali

Terremoti, alluvioni, frane. L’Italia è un Paese fragile, si sa.

Ma stavolta il legislatore ha deciso di non restare a guardare: con una mossa senza precedenti, ha imposto a tutte le imprese italiane di assicurarsi contro le catastrofi naturali. Niente più sopravvenienze affidate alla buona sorte.

È una piccola rivoluzione, nata quasi in sordina con la legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e poi cresciuta a colpi di decreti interministeriali, legislazione d’urgenza e scadenze scaglionate. Un sistema ambizioso, che promette molto ma che non è privo di zone d’ombra.

La fonte dell’obbligo

L’art. 1, comma 101, della Legge n. 213/2023 è chiaro: tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese — italiane, o straniere con stabile organizzazione nel nostro Paese — devono stipulare una polizza assicurativa contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Nessuna esclusa, tranne le imprese agricole, che seguono un binario a parte.

Cosa si deve assicurare? Praticamente tutto: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Che siano di proprietà, in affitto o in leasing, poco importa. L’unica ragione di esclusione è dimostrare che quei beni sono già coperti da una polizza analoga. Anche se cosa significhi “analoga” non è chiaro.

Il Decreto Interministeriale n. 18/2025

Il decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 18 del 30 gennaio 2025 ha definito le caratteristiche principali e obbligatorie delle polizze in questione. I punti chiave:

  • premio: il premio deve essere proporzionale al rischio e, pertanto, deve essere calcolato tenendo conto dell’ubicazione, della vulnerabilità dei beni e delle misure di prevenzione adottate dall’impresa; il premio, inoltre, deve essere aggiornato periodicamente;
  • scoperti, franchigie e limiti di indennizzo: sono fissati in misura differenziata al variare delle somme assicurate; maggiore elasticità è introdotta per le cd. grandi imprese (ossia, le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500);
  • esclusioni: sono esclusi dalla copertura i beni gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste; i danni derivanti dal comportamento attivo dell’uomo o da responsabilità civile per danni provocati a terzi dai beni assicurati; i danni da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti, energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche, inquinamento o contaminazione.
  • ruolo di SACE S.p.A.: per contribuire alla gestione del rischio, SACE è autorizzata a concedere una copertura riassicurativa fino al 50% degli indennizzi (con previsione di tetti massimi per gli anni 2024, 2025, 2026) e garanzia dello Stato a prima richiesta, senza regresso, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

La tabella di marcia: tutti dentro, ma non tutti insieme

Milioni di imprese da assicurare dall’oggi al domani? Impossibile. Il Governo lo ha capito e, con il Decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025 (convertito nella Legge n. 78/2025), ha scelto un’introduzione dell’obbligo a tappe.

Chi è più grande è partito prima, chi è più piccolo ha avuto più tempo.

Ecco il calendario:

Categoria/Termine

  • Grandi imprese (oltre 250 dipendenti)
    31 marzo 2025, con periodo transitorio di 90 giorni fino al 30 giugno 2025
  • Medie imprese (50-250 dipendenti)
    1° ottobre 2025
  • Piccole e micro imprese
    31 dicembre 2025
  • Imprese della pesca/acquacoltura e imprese turistico-ricettive/somministrazione
    31 marzo 2026

Oggi, quindi, tutte le imprese destinatarie dell’obbligo dovrebbero essersi adeguate.

Le sanzioni per chi non si allinea ai nuovi obblighi

Chi non si è messo in regola rischia di restare tagliato fuori dai finanziamenti pubblici. Contributi, sovvenzioni, agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche: tutto può saltare.

Anche le compagnie assicurative sono sotto scacco: se rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre, l’IVASS può colpirle con sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro.

Bilanci e prospettive

Per la prima volta, il legislatore ha scelto di non affidare più la gestione delle conseguenze delle sempre più frequenti calamità alla sola iniziativa privata o agli interventi emergenziali ex post, ma di costruire un sistema strutturato, fondato sulla condivisione del rischio e sulla responsabilizzazione delle imprese.

L’introduzione scaglionata per dimensione d’impresa e il coinvolgimento di SACE S.p.A. come riassicuratore pubblico sono scelte pensate per evitare che il mercato assicurativo si trovasse impreparato di fronte a una domanda improvvisa e massiccia.

Restano, tuttavia, nodi da sciogliere. La nozione di polizza “analoga” che esenta dall’obbligo è ancora sfumata, e le conseguenze concrete per le imprese inadempienti — oggi limitate alla perdita di accesso ai finanziamenti pubblici — potrebbero rivelarsi insufficienti a garantire un’adesione universale. Allo stesso tempo, il regime sanzionatorio previsto per le compagnie assicurative che rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, con multe fino a 500.000 euro irrogabili dall’IVASS, segnala che il legislatore non intende tollerare sacche di resistenza neppure dal lato dell’offerta.

La sfida è duplice: da un lato, assicurare che la copertura sia effettiva, adeguata e a costi sostenibili per le imprese, soprattutto per le piccole e micro realtà che rappresentano l’ossatura del sistema produttivo italiano; dall’altro, fare in modo che questa riforma non resti un adempimento burocratico, ma diventi il primo tassello di una più ampia cultura della prevenzione e della gestione del rischio catastrofale nel nostro Paese.