La mediazione nelle controversie societarie e commerciali

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La mediazione è il procedimento strutturato grazie al quale due o più parti di una controversia lavorano per raggiungere un accordo per la sua composizione con l’assistenza di un mediatore terzo privo di potere decisorio.

Il mediatore, neutrale e imparziale, facilita la comunicazione tra le parti e le assiste nella ricerca di una soluzione ma non ha il potere di imporre l’esito alle parti né di sostituirsi alla loro volontà.

Quadro normativo, evoluzione e profili applicativi della mediazione commerciale

La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è disciplinata in Italia dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, attuativo della direttiva europea 2008/52/CE sul ricorso alla mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

Il decreto ha subito nel tempo significativi interventi di modifica. Il più rilevante dei quali è da attribuire alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e all’intervento correttivo del D. Lgs 27 dicembre 2024, n. 216 che ha aggiornato la disciplina e introdotto, tra l’altro, la mediazione in modalità telematica e modificato alcuni profili procedurali.

Sui profili operativi poi è intervenuto il decreto ministeriale 14 ottobre 2023, n. 150 che ha definito:

  • i requisiti degli organismi di mediazione;
  • gli standard di formazione dei mediatori;
  • le indennità applicabili alle procedure avviate dal 15 novembre 2023.

Sviluppo storico della mediazione societaria e commerciale:
Autonomia privata e funzione pubblica della giustizia

La mediazione è riconducibile alla più ampia categoria delle ADR (Alternative Dispute Resolution), che derivano da ordinamenti di common law, in uso a partire dagli anni Settanta del novecento e che si sono diffusi successivamente in Europa grazie all’impulso del legislatore comunitario. Questo meccanismo di risoluzione delle controversie, non delegato all’autorità giurisdizionale, ha riaperto il confronto teorico tra operatori del diritto sul concetto di privatizzazione della giustizia.

Chi critica l’espansione della mediazione obbligatoria ne parla in senso negativo perché vede nel progressivo ampliamento delle materie sottratte al giudice statale un rischio per i principi di uguaglianza e di accesso effettivo alla tutela giurisdizionale garantiti dall’art. 24 della Costituzione.

Chi invece sostiene l’istituto preferisce definire la mediazione una autocomposizione assistita per rimarcare che le parti non rinunciano alla tutela giurisdizionale, sempre accessibile in caso di mancato accordo, ma esercitano l’autonomia privata per definire consensualmente una controversia che riguarda diritti disponibili.

La mediazione non sostituisce la giustizia statale ma la integra e contribuisce a scaricare il sistema giudiziario da un contenzioso che non richiede necessariamente l’intervento del giudice.

Il legislatore italiano, in linea con l’orientamento europeo ha scelto una posizione pragmatica:

  • ha introdotto la mediazione obbligatoria per specifiche materie;
  • ha garantito incentivi fiscali per favorirne l’utilizzo volontario;
  • ha mantenuto la tutela giurisdizionale come sbocco residuale sempre disponibile.

In Italia, una prima regolamentazione organica della conciliazione stragiudiziale in materia societaria era già entrata in vigore nel 2003 (decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5), che aveva introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per alcune controversie in materia di diritto societario. Nel 2010 (col D.lgs. 28/2010), l’istituto è stato esteso all’intero ambito civile e commerciale con l’introduzione della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per determinate categorie di controversie.

La riforma Cartabia e il principio di effettività della mediazione

La Riforma Cartabia ha segnato una svolta significativa nell’impostazione dell’istituto. È stato eliminato il primo incontro a carattere meramente informativo e introdotto il principio di effettività, in base al quale le parti sono tenute a partecipare al procedimento in modo genuino e a discutere nel merito fin dal primo incontro, assistite dai rispettivi difensori.

La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione con l’ordinanza n. 9608/2026 in cui ha precisato che la condizione di procedibilità si soddisfa unicamente con l’effettivo svolgimento del primo incontro e la comparizione qualificata di almeno una delle parti.

La materia della mediazione civile e commerciale è vasta ed in continua evoluzione; faremo seguire nelle prossime settimane un ulteriore contributo in tema di mediazione interna e suoi profili operativi, ed un ulteriore post sulla mediazione internazionale.