Imprese, start-up e scale-up innovative: le nuove definizioni europee
L’innovazione è il motore fondamentale della competitività e della crescita dell’Unione Europea. Lo ribadisce la Commissione Europea che, con la Raccomandazione (UE) 2026/729 del 18 marzo 2026, raccomanda, per l’appunto, l’adozione di definizioni comuni di “imprese innovative”, “start-up innovative” e “scale-up innovative”.
Si tratta di un invito – non vincolante per i destinatari, ossia gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) – ad utilizzare le definizioni contenute nell’allegato della Raccomandazione, e in particolare, per i primi (gli Stati membri) ad allineare le normative nazionali a tali definizioni, per consentire alle imprese di crescere rapidamente all’interno dell’Unione Europea, contribuendo così all’autonomia strategica dell’Europa.
L’incertezza giuridica è infatti uno dei motivi che hanno portato start-up e scale-up fondate nell’Unione Europea a rilocalizzare all’estero parti chiave della loro attività, spesso negli Stati Uniti (dal 2008 al 2021, quasi il 30% degli unicorni europei – start-up con valutazione superiore a un miliardo di dollari – ha spostato la propria sede negli Stati Uniti).
Un dato, però, è incoraggiante. Da una ricerca condotta dalla BEI Group Advisory in stretta collaborazione con la Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione della Commissione Europea è emerso che molti fondatori di start-up e scale-up che si sono rilocalizzate avrebbero preferito restare, crescere e “scale-up” nell’Unione Europea con una regolamentazione più flessibile e meno frammentata.
Impresa innovativa
Un’impresa si qualifica come “innovativa” se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- criterio R&S: negli ultimi tre esercizi ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo (R&S) pari ad almeno il 10% dei costi operativi oppure almeno il 5% delle vendite nette;
- criterio di sviluppo dei prodotti: ha sviluppato, sta sviluppando o svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell’arte, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.
Il carattere “innovativo” può quindi prescindere dagli investimenti in R&S: anche le imprese che sviluppano soluzioni innovative senza “laboratori” dedicati possono rientrare nella definizione.
Start-up innovativa
Per essere classificata come start-up innovativa (sottoinsieme dell’impresa innovativa), un’impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:
- essere un’impresa innovativa secondo i criteri sopra esposti;
- essere un’impresa autonoma (non controllata da soggetti terzi oltre determinate soglie);
- occupare meno di 100 dipendenti e avere un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- essere operativa da meno di 10 anni dalla data di registrazione.
Il limite decennale rappresenta una novità significativa, pensata per includere le start-up del settore deep tech (attive in tecnologie digitali avanzate, biotecnologie e tecnologie pulite), che possono richiedere cicli di R&S più lunghi, fasi di sviluppo ad alta intensità di capitale, processi di convalida normativa e ritardi nella generazione di entrate.
Scale-up innovativa
La scala successiva dell’evoluzione imprenditoriale è la scale-up innovativa, che richiede:
- la qualifica di impresa innovativa;
- lo status di impresa autonoma;
- un fatturato o totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;
- una crescita media annualizzata superiore al 20% (dipendenti o ricavi) nei due anni precedenti;
- meno di 750 dipendenti oppure assenza di quotazione in borsa.
Questa definizione riflette la logica OCSE degli “scalers”, distinguendo le imprese in forte espansione da quelle più consolidate.
Impatto della Raccomandazione
Sebbene siano prive di efficacia cogente diretta (cd. soft law), le raccomandazioni non possono essere ritenute prive di effetti giuridici. I giudici nazionali sono infatti tenuti a prenderle in considerazione ai fini della soluzione delle controversie, in particolare quando
- sono tali da chiarire l’interpretazione di disposizioni dell’Unione Europea attuate da disposizioni nazionali o
- mirano a precisare disposizioni del diritto dell’Unione Europea aventi carattere vincolante.
Dal punto di vista pratico, laddove vi sia un disallineamento tra la normativa nazionale e il contenuto delle raccomandazioni, è necessaria una motivazione rafforzata che ne giustifichi le ragioni.
Insomma, anche se attraverso una semplice raccomandazione, il messaggio di Bruxelles è chiaro: l’Europa vuole trattenere i propri talenti e le proprie imprese. È pertanto molto probabile che, per non perdere attrattività, tutti gli Stati membri adottino le definizioni “suggerite” dalla Commissione Europea.