Clausola asimmetrica di competenza
Nei contratti commerciali internazionali, una delle questioni più delicate riguarda la scelta del foro competente in caso di controversia.
La risposta viene affidata a specifiche clausole contrattuali che possono essere simmetriche o asimmetriche e attribuire a una sola parte una maggiore libertà di scelta.
Le clausole di scelta di foro vengono spesso definite come le “midnight clauses”, ossia le clausole negoziate e redatte a mezzanotte, al termine di lunghe e faticose trattative, e alle quali spesso le parti pongono la minore attenzione; esse, tuttavia, possono avere conseguenze rilevanti e determinare in modo significativo la rispettiva forza negoziale delle parti in caso insorga un contenzioso.
In tale ambito si riscontrano spesso, specie nelle condizioni generali di contratto o in contratti predisposti, clausole asimmetriche di proroga di competenza.
Esse sono dirette a regolare diversamente i fori convenzionali per le due parti. Si può così prevedere che la deroga alla competenza territoriale a favore solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari; l’altro contraente sarà invece obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all’autorità giudiziaria contrattualmente indicata.
Tali clausole garantiscono a una delle parti una maggiore flessibilità nella scelta del foro. La loro legittimità, tuttavia, è stata oggetto di un intenso dibattito sia a livello europeo sia negli ordinamenti nazionali, con oscillazioni giurisprudenziali che hanno creato incertezza per gli operatori. In questo quadro si inserisce la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27 febbraio 2025, causa C-537/23, Società Italiana Lastre SpA (SIL) c. Agora SARL, che in sostanziale convergenza con la posizione consolidata della Corte di Cassazione italiana, ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’art. 25 del Regolamento Bruxelles I-bis (Reg. UE n. 1215/2012).
Le questioni pregiudiziali sottoposte alla C.G.U.E.
La Cour de Cassation francese, decidendo su una controversia sorta tra una società francese ed una italiana, ha sottoposto alla C.G.U.E. tre questioni pregiudiziali, chiedendo:
- se l’imprecisione e lo squilibrio di una clausola attributiva di competenza debbano essere valutati secondo criteri autonomi desumibili dall’art. 25 del Regolamento 1215/2012 oppure secondo il diritto nazionale sulla validità sostanziale;
- se una clausola asimmetrica sia di per sé valida ai sensi del Regolamento;
- quale sia il diritto nazionale applicabile alla validità sostanziale quando la clausola designi autorità giurisdizionali di più Stati.
I principi affermati dalla Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia ha risposto affermando due principi fondamentali:
- Le censure relative al carattere impreciso o sbilanciato di un accordo attributivo di competenza devono essere esaminate secondo criteri autonomi desumibili dall’art. 25 del Regolamento Bruxelles I-bis, come interpretato dalla Corte, non alla luce dei criteri nazionali di nullità sostanziale. Il diritto nazionale viene richiamato esclusivamente per le cause tradizionali di invalidità negoziale: errore, dolo, violenza, incapacità.
- La clausola asimmetrica di competenza è valida, purché ricorrano tre condizioni:
- Deve essere designata l’autorità giurisdizionale di uno o più Stati membri dell’UE (o parti della Convenzione di Lugano II);
- devono essere individuati elementi oggettivi sufficientemente precisi da consentire al giudice adito di verificare la propria competenza;
- non può contrastare con le disposizioni degli artt. 15, 19 o 23 del Regolamento né deroghi a competenze esclusive ai sensi dell’art. 24.
La Corte ha così valorizzato il principio dell’autonomia della volontà delle parti, precisando che il carattere sbilanciato di un accordo, di per sé, non lo rende illecito se le parti vi hanno liberamente acconsentito.
Quando si applica il Regolamento Bruxelles I-bis
Il Regolamento 1215/2012 si applica alle controversie caratterizzate da elementi di internazionalità.
Occorre ricordare che la CGUE (caso Inkreal, sentenza 8 febbraio 2024 nella causa C-566/2022) ha ritenuto che la mera inclusione di una clausola di proroga in favore di un giudice di un altro Stato membro sia sufficiente ad integrare l’elemento di internazionalità necessario per l’applicazione del Regolamento
E ciò anche nel caso di controversia puramente domestica (tutte le parti del contratto hanno la stessa nazionalità). Questa soluzione, se da un lato rafforza l’autonomia delle parti, dall’altro rischia, come osservato criticamente in dottrina, di «relativizzare e svalutare del tutto» il requisito dell’estraneità, consegnando di fatto alle parti il potere di determinare quando il Regolamento debba essere applicato, con possibili ricadute sul pluralismo degli ordinamenti nazionali.
Best practices per la redazione della clausola asimmetrica
Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale, è possibile formulare alcune raccomandazioni operative per la redazione di clausole asimmetriche di proroga della giurisdizione.
Anzitutto, è indispensabile garantire la precisione della clausola: il giudice (o i giudici) designato deve essere identificato in modo chiaro e inequivoco, con indicazione degli elementi oggettivi che ne consentano l’individuazione.
In secondo luogo, la clausola asimmetrica è valida purché non contrasti con le norme a tutela delle parti deboli (assicurato, consumatore, lavoratore) di cui agli artt. 15, 19 e 23 del Regolamento e non deroghi a competenze esclusive. Nei rapporti B2B, lo squilibrio è generalmente ammesso; nei contratti con parti «deboli», è invece necessaria la massima cautela.
Inoltre, quando la clausola prevede la designazione di giudici di più Stati, è opportuno indicarli chiaramente.
Infine, resta fondamentale il rispetto dei requisiti formali dell’art. 25 del Regolamento: la clausola deve essere conclusa per iscritto o provata per iscritto, in una forma ammessa dalle pratiche consolidate tra le parti o, nel commercio internazionale, dagli usi del settore.